


Procedure attuative del Fondo per la Repubblica digitale.
Approvate le procedure attuative del Fondo per la Reubblica Digitale, con lo scopo di accrescere le competenze digitali degli italiani, sostenendo progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale.
Il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto 25 marzo 2022, ha approvato le Procedure attuative del Fondo per la Repubblica digitale.
FINALITÀ
In base al più recente Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea, il 58% della popolazione italiana tra i 16 e i 74 anni (26 milioni di cittadini) non ha le competenze digitali di base, rispetto al 42% della media UE. Questo ritardo produce un impatto non solo sulla reale “cittadinanza digitale”, ovvero sull’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione da parte di tutti i cittadini, ma determina anche uno dei maggiori freni allo sviluppo del Paese.
In questo scenario, si inserisce il Fondo per la Repubblica Digitale, con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali degli italiani, sostenendo progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale. Esso selezionerà progetti da finanziare tramite bandi a cui potranno partecipare soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e soggetti del Terzo settore, da soli o in partnership.
Particolare attenzione verrà riservata alla valutazione d’impatto dei progetti realizzati.
Il Fondo sarà alimentato dai versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria, a fronte dei quali verrà loro riconosciuto un credito d’imposta.
BENEFICIARI E INIZIATIVE AMMISSIBILI
Possono fruire del credito d’imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell’ambito della propria attività istituzionale, i versamenti al “Fondo per la Repubblica digitale” di cui al comma 1 dell’art. 29 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del DESI della Commissione europea.
CONTRIBUTI
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2022 e 2023, e nella misura del 75% dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2024, 2025 e 2026.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni trasmettono all’ACRI le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare.
Per l’anno 2022, il termine entro il quale le fondazioni devono trasmettere le delibere di impegno irrevocabile all’ACRI è stabilito nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31 maggio 2022.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei successivi venti giorni.
L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili, comunica, nei termini stabiliti dal Protocollo d’intesa, l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI.
Entro i successivi tre mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni
finanziatrici versano al Fondo le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
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