


MISE – Ridefinizione procedure degli Accordi per l’innovazione
Approvata la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione.
Con il Decreto Ministeriale 31 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, sono previste procedure semplificate per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione.
FINALITÀ
La misura è finalizzata a finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per la competitività tecnologica di imprese e centri di ricerca sul territorio nazionale, anche al fine di favorire l’innovazione di determinati settori, salvaguardare l’occupazione e rafforzare la presenza di prodotti italiani in mercati con una forte competizione internazionale.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria, nonché attività di ricerca.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Per la concessione delle agevolazioni di sono stati stanziato € 1.000.000.000.
ATTIVITÀ PROGETTUALI AMMISSIBILI
Verranno finanziati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe:
• | Tecnologie di fabbricazione; |
• | Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; |
• | Tecnologie abilitanti emergenti; |
• | Materiali avanzati; |
• | Intelligenza artificiale e robotica; |
• | Industrie circolari; |
• | Industria pulita a basse emissioni di carbonio; |
• | Malattie rare e non trasmissibili; |
• | Impianti industriali nella transizione energetica; |
• | Competitività industriale nel settore dei trasporti; |
• | Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; |
• | Mobilità intelligente; |
• | Stoccaggio dell’energia; |
• | Sistemi alimentari; |
• | Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; |
• | Sistemi circolari. |
Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento “Sistemi alimentari”, “Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione” e “Sistemi circolari”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.
I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di €, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto le spese e i costi relativi a:
• | Personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; |
• | Strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. |
• | Servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; |
• | Spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto; |
• | Materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. |
Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a € 500,00 al netto di IVA.
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
• | Il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale; |
• | Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto. |
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le PMI e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessive.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.
Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:
• | Le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente; |
• | La coerenza del progetto con le finalità dichiarate; |
• | La conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento; |
• | La fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso; |
• | La pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo. |
Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.
Successivamente alla stipula dell’Accordo, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione.