


MISE >>> Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole
A partire dal 23 maggio 2022 apriranno i termini di presentazione delle domande per accedere al Fondo destinato agli investimenti innovativi delle imprese agricole.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021 il Decreto 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che approva le Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del “Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.
Con il Decreto direttoriale 2 maggio 2022 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’utilizzo delle risorse del Fondo.
FINALITÀ
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti, esclusivamente a una, o a entrambe, le seguenti attività:
• | Trasformazione di prodotti agricoli; |
• | Commercializzazione di tali prodotti. |
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese di cui sopra devono:
• | Essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER; |
• | Essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente; |
• | Avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale; |
• | Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; |
• | Non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER; |
• | Non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea. |
DOTAZIONE FINANZIARIA
Per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 123 della legge n. 160/2019, pari a € 5.000.000 per l’anno 2020, comprensivi degli eventuali oneri per la gestione dell’intervento, e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del regolamento ABER e all’articolo 17 del medesimo regolamento, le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
• | Beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 riportati nell’allegato n. 1 del decreto; |
• | Beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto. |
CONTRIBUTI
Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’articolo 17 del regolamento ABER, nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili di cui all’articolo 7, ovvero del 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni di cui al decreto sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di € 20.000 per soggetto beneficiario.
Le agevolazioni di cui al decreto:
• | Possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dall’articolo 8 del regolamento ABER; |
• | Non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER. |
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n. 123/1998.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 23 maggio 2022 e fino alle ore 17:00 del 23 giugno 2022 all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it.
Torna alle news